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Istruzioni modello detrazioni

FINALITA’ DEL MODELLO: questa dichiarazione, che va sottoscritta dal lavoratore al momento dell’instaurazione di un rapporto e, successivamente, all’inizio di ogni anno, serve a stabilire la corretta applicazione nei suoi confronti delle ritenute fiscali. 
EVENTUALI  ERRORI O OMISSIONI: se contiene errori o omissioni, il modello non va firmato ma corretto a penna e restituito all’azienda, che provvederà a farne stampare uno nuovo con le relative rettifiche.
CONTENUTO DEL MODELLO
A CODICE FISCALE: è opportuno controllarlo, perché è il dato in base al quale vengono trasmessi per via telematica i dati ai fini fiscali e pensionistici.
B RESIDENZA: è il luogo dove il dichiarante abita durante la prestazione lavorativa e viene stampato anche nella testata del cedolino paga.
C DOMICILIO FISCALE AL 1 GENNAIO: viene stampato solo se diverso dalla residenza attuale e consiste nella residenza anagrafica ai fini fiscali; è il luogo in base al quale vengono calcolate le addizionali comunale e regionale;
D PRIMA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA SUCCESSIVA AL 01/01/2007: serve nel caso particolare in cui il lavoratore decida di versare annualmente quote alla previdenza complementare in misura maggiore di euro 5.164,57;
E LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI: è la detrazione spettante a tutti i lavoratori dipendenti o assimilati, ma va richiesta espressamente perché, percependo un altro reddito analogo, il lavoratore potrebbe avere interesse a non farla applicare, al fine di non doverla restituire al momento del conguaglio fiscale tra i due redditi prodotti (i casi più ricorrenti sono quelli del lavoratore che percepisce anche una pensione, oppure di colui che contemporaneamente intrattiene due o più rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).
Coloro che hanno iniziato il rapporto di lavoro durante l’anno senza aver avuto altri rapporti nei mesi precedenti e prevedono un reddito complessivo non superiore ad euro 8.000 possono inoltre chiedere l’applicazione della relativa detrazione minima per l’intero anno, quindi non ragguagliata al periodo di lavoro prestato.
F CONIUGE: i dati anagrafici e il codice fiscale del coniuge, se non legalmente ed effettivamente separato, vanno sempre indicati.
Se inoltre il suo reddito annuo non supera euro 2840,51, il coniuge può essere dichiarato a carico, barrando la relativa casella e indicando i mesi dell’anno.
Va precisato che, salvo il caso di instaurazione o di scioglimento del matrimonio nel corso dell’anno, la condizione di coniuge a carico non può essere limitata ad alcuni mesi; a titolo di esempio, se il coniuge dovesse lavorare come dipendente solo per alcuni mesi dell’anno, potrà essere considerato comunque a carico dal 1 gennaio al 31 dicembre se il suo reddito non dovesse superare il limite di euro 2840,51, per nessun mese dell’anno in caso contrario.
Per i lavoratori extracomunitari residenti in Italia e per i soggetti residenti all’estero le istruzioni sono riportate più sotto.
G FIGLI A CARICO: per essere considerato a carico, indipendentemente dall’età e dalla convivenza con i genitori, ciascun figlio non deve avere un reddito annuo superiore ad euro 2840,51.
Se anche il coniuge è a carico, la detrazione per figli spetta nella misura del 100%, mentre negli altri casi è possibile la ripartizione tra ciascuno dei genitori nella misura del 50%.  
Va precisato che, salvo il caso di nascita, di affidamento all’altro genitore o di decesso nel corso dell’anno, la condizione di figlio a carico non può essere limitata ad alcuni mesi; a titolo di esempio, se un figlio dovesse lavorare come dipendente solo per alcuni mesi dell’anno,  egli potrà essere considerato comunque a carico dal 1 gennaio al 31 dicembre se il suo reddito non dovesse superare il limite di euro 2840,51, per nessun mese dell’anno in caso contrario.
Per i lavoratori extracomunitari residenti in Italia e per i soggetti residenti all’estero le istruzioni sono riportate più sotto. 
H MANCANZA DELL’ALTRO GENITORE: la mancanza dell’altro genitore, che determina un aumento della detrazione per figli a carico, si ha se l’altro genitore è deceduto oppure non ha riconosciuto il figlio naturale e chi richiede le detrazioni non risulta coniugato/a.   
I ALTRI FAMILIARI A CARICO: si intendono le persone indicate nell’articolo 433 del Codice Civile, con reddito annuo non superiore ad euro 2840,51, che convivono con il lavoratore o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria; va precisata la percentuale di spettanza, inferiore al 100% se altri soggetti partecipano al loro mantenimento.
L REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO O ALTRI REDDITI DICHIARATI: il dato va inserito nel caso particolare in cui il lavoratore, in possesso di altri redditi oltre a quello per il quale compila il modello, desideri che se ne tenga conto nella tassazione al fine di evitare il conguaglio fiscale all’atto della dichiarazione dei redditi;
M APPLICAZIONE ALIQUOTA IRPEF PIU’ ELEVATA: il dato va inserito nel caso particolare in cui il lavoratore, volendo evitare un forte conguaglio a fine anno, chiede una tassazione maggiore nel corso dell’anno stesso.
Se invece avesse altri proventi e volesse evitare un forte esborso di Irpef a saldo in sede di dichiarazione dei redditi, egli potrebbe chiedere anche la NON RESTITUZIONE DEL CREDITO IRPEF RISULTANTE DAL CONGUAGLIO.
N DICHIARAZIONE PRECEDENTI RAPPORTI: in caso di inizio rapporto di lavoro dipendente o assimilato durante l’anno, il dichiarante deve precisare se nei giorni precedenti dell’anno ha intrattenuto o meno un rapporto analogo.
O RICHIESTA DI CONGUAGLIO PER RAPPORTI PRECEDENTI: nel caso di un reddito nella situazione indicata al punto N o derivante da pensione, il lavoratore può chiedere di tenerne conto in sede di conguaglio fiscale di fine anno, a condizione di trasmettere in tempo utile il relativo modello CUD.
                LAVORATORI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI IN ITALIA
Il lavoratore extracomunitario con familiari a carico residenti in Italia, per chiedere le relative detrazioni, deve produrre, unitamente al modulo debitamente compilato e sottoscritto, anche lo stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risultino i nominativi e il grado di parentela dei familiari stessi.
 
SOGGETTI RESIDENTI ALL’ESTERO
I soggetti residenti in uno stato membro dell'Unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) potranno usufruire per gli anni 2007, 2008 e 2009 delle detrazioni per carichi di famiglia, a condizione che attestino, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
  • il grado di parentela del familiare e il mese dell'anno nel quale si sono verificate o cessate le condizioni previste;
  • che il predetto familiare non dispone di redditi, prodotti anche al di fuori dello stato estero, superiori a euro 2.840,51 annui;
  • di non godere nel paese di residenza, o in altro paese, delle detrazioni per carichi familiari.
Per i soggetti non residenti negli stati dell'Unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo SEE la suddetta autorizzazione dovrà essere resa attraverso:
  • documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese di origine, tradotta in italiano e asseverata dal prefetto competente per territorio;
  • documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
  • documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.
 

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